risposte ai
clienti
In questa sezione, riporterò alcune risposte fornite in seguito alla formulazione di quesiti specifici sottoposti da clienti .
In genere le risposte ai clienti non sono state oggetto di circolari e-mail.
Le risposte contenute nella presente sezione, pur essendo riferite a quesiti specifici, potrebbero però essere di interesse generale.
E’ importante sempre verificare l’epoca in cui è stato formulato il quesito, perché le continue modifiche normative potrebbero rendere non più attuale la risposta fornita.
In futuro potrei provvedere ad aggiornare continuamente questa sezione, affinché la risposta al quesito sia sempre aggiornata alla normativa vigente. Per ora la risposta fornita è da intendersi valida esclusivamente alla data indicata. Gli eventuali aggiornamenti sono comunque indicati in grassetto.
Qual’è il regime IVA applicabile
alle prestazioni di consulenza fornite da fisioterapisti?
L'attività dei fisioterapisti e dei terapisti della riabilitazione è compresa tra le arti sanitarie soggette a vigilanza.
All'attività dei terapisti si applica generalmente l'esenzione IVA disposta dal numero 18 dell'articolo 10 del D.P.R. 26/10/1972 n.633 e successive modificazioni, che testualmente recita:
"Sono esenti dall'imposta:
(omissis)
18) |
le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze; (omissis). |
Il citato punto 18 fa esplicito riferimento alle "...prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione ... rese alla persona ...", intendendosi per tali - nel caso dei terapisti - le normali attività di terapia resa ad un paziente, a nulla rilevando che la terapia stessa venga fatturata ad un soggetto terzo.
Il presupposto per l'esenzione IVA è dunque un "presupposto oggettivo": l'esenzione si applica all'"oggetto" prestazione, se questa è resa alla persona.
Non siamo in presenza di "presupposto soggettivo": cioè il "soggetto" terapista è esente da I.V.A.; non esistono soggetti esenti da I.V.A..
Tutte le disposizioni sull'esenzione IVA richiamate nell'articolo 10 citato, hanno sempre presupposti oggettivi per la loro applicazione. La norma citata dispone esenzioni da I.V.A. per specifiche prestazioni, cessioni ed operazioni. Non dispone mai esenzioni per categorie di contribuenti.
Nel caso in cui oggetto della prestazione del terapista non siano "prestazioni di riabilitazione rese alla persona", ma altro genere di prestazioni (anche se rese alla persona), oppure a maggior ragione, altro genere di prestazioni rese a società, l'esenzione IVA non è applicabile, e si applicherà l'aliquota I.V.A. normale del 20%.
Le
prestazione che i terapisti rendono ad A……. S.r.l., sono consulenze
sull'individuazione, adattamento ed uso degli ausili che saranno utilizzati dai
clienti di A…….S.r.l., anche se in regime di convenzione con il S.S.N.. A nulla
rileva la circostanza che potrebbe vedere il cliente A……. S.r.l.
(eventualmente assistito A.S.L.) anche paziente del terapista, in quanto
la prestazione del terapista è resa ad A……. S.r.l. (non al paziente), per
il suo interesse, ed ha come oggetto l'ausilio e non la persona paziente.
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Quali sono gli effetti del recupero IVA sulle spese auto varato di recente, a seguito della procedura di infrazione comunitaria?
Il Ministero delle Finanze ha bloccato le potenziali istanze di rimborso dell'IVA sulle automobili.
Il Decreto legge è poi stato ulteriormente modificato.
La situazione normativa attuale prevede quanto segue:
In questo momento noi sconsigliamo l'acquisto di auto aziendali, praticamente inutili ai fini della deduzione di costi e detraibilità dell'IVA, a meno che non siano effettivamente necessarie per lo svolgimento dell'attività.
Solo in caso di effettiva retribuzione in natura ai dipendenti può essere consiugliato l'acquisto di un'automobile.
Per i beni strumentali per natura e destinazione (ad esempio autocarri), rimane invece la totale detraibilità dell'IVA e l'integrale deducibilità del costo. ma deve trattarsi di veicoli immatricolati e realmente utilizzati come autocarri, per consegna merce, trasporto di materiali eccetera. Anche in questo caso l'Agenzia Entrate è intervenuta recentemente per individuare i veicoli dalla dubbia omologazione autocarro. Si tratta in genere di SUV e fuoristrada che si prestavano ad una immatricolazione autocarro "di comodo", magari eliminando una fila di sedili.
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Mercoledì 06 dicembre 2006
Qual è il costo della manodopera da indicare sulle fatture
emesse dalle imprese edili, per i lavori eseguiti nei confronti di soggetti
privati che richiedono le agevolazioni di cui alla Legge 449/1997 (credito
d’imposta 36%)?
Riguardo l'indicazione del costo della manodopera sulle fatture emesse nei confronti di soggetti privati che utilizzeranno i benefici della L. 449/1997 (credito d'imposta 36%), fornisco le seguenti indicazioni:
Dalla lettura della legge, sembrerebbe che per "costo della manodopera" si intende il costo addebitato dal prestatore d'opera al committente.
Dalla lettura della circolare, sembrerebbe invece che per "costo della manodopera" si intende il costo sostenuto dal prestatore d'opera.
A mio parere, la seconda soluzione è da scartarsi, perché il costo del prestatore d'opera potrebbe anche variare. Si pensi al caso in cui ci siano variazioni nei tempi di esecuzione, con costi per i salari del personale che quindi possono variare in funzione delle maggiori/minori giornate impiegate. Se la spesa per il committente è fissata dal preventivo, la variazione dei tempi di esecuzione non avrà impatto sui suoi costi, mentre varieranno quelli del prestatore d'opera.
Ritengo quindi che il costo da indicare sia quello da addebitare al committente.
Negli ultimi giorni la stampa specializzata ha cominciato a trattare l'argomento, senza però prendere posizione. L'Agenzia Entrate non ha invece fornito ulteriori chiarimenti dopo la citata circolare 28/E. La mia interpretazione potrebbe anche non essere condivisa dall'Agenzia Entrate. L'altra tesi è assolutamente condivisibile, anche se non mi sembra trovi riscontro nel testo normativo.
In attesa di migliori chiarimenti, consiglierei di seguire la mia interpretazione.
Aggiornamento
di Martedì 20/02/2007
L’Agenzia Entrate ha recentemente chiarito che il costo della mano d’opera è invece quello sostenuto dal prestatore d’opera. L’interpretazione creerà non pochi problemi applicativi.
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Lunedì 27 novembre 2006
E’ possibile continuare a fruire della detraibilità fiscale
ai fini IRPEF degli interessi passivi su un contratto di mutuo “rinegoziato”,
in caso di modifica della banca erogante?
In merito alla detraibilità degli interessi passivi sulla rinegoziazione dei contratti di mutuo per l'acquisto della casa di abitazione, l'interpretazione che io attribuisco è che la stessa permane anche se cambia la banca concedente, purché permangano, ovviamente, le altre condizioni previste dalla legge.
A tal proposito riporto uno stralcio di:
Circolare 12/05/2000 n.95
1.2.2
Estinzione del mutuo per l'acquisto di abitazione principale e stipula
di uno nuovo - condizioni di
detraibilita'
D. Nel caso in cui venga
estinto il vecchio mutuo e ne venga stipulato
uno nuovo dove il cespite e' lo stesso, il capitale
concesso in garanzia e'
uguale alla quota residua del precedente mutuo, il mutuatario e' lo stesso,
ma
la banca che concede il mutuo e' variata, e' possibile detrarre gli
interessi
passivi del nuovo
mutuo?
R. Nel caso cui
venga estinto un vecchio mutuo e ne venga acceso uno
nuovo di importo non superiore alla quota capitale residua,
maggiorata delle
spese e oneri correlati, si continua a beneficiare della detrazione
per oneri
prevista dalla lettera b), del
comma 1, dell'art. 13-bis del TUIR, come
modificato dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, anche se il soggetto
mutuante
e' diverso da quello originario.
e uno stralcio delle istruzioni al modello UNICO2006:
Rinegoziazione di un contratto di mutuo |
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In caso di rinegoziazione di contratti di mutuo stipulati per l'acquisto di propria abitazione si ha diritto alla detrazione (in base alla normativa vigente al momento della stipula dell'originario contratto di mutuo), solo se:
Le
parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la
rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e
colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo. |
Potrebbe
sembrare in contraddizione l'affermazione delle istruzioni "sono
rimaste invariate le parti contraenti ...", ma in realtà non lo sono,
perché l'espressione, anche se poco felice dal punto di vista della
comprensione, la interpreto nel senso che non devono variare tutte le
parti contraenti.
Il decreto legge n.7/2007 convertito nella legge 40/2007
all’articolo 8, ha introdotto novità normative circa la “portabilità” del
mutuo, utilizzando l’istituto della surrogazione (già previsto dall’articolo
1202 del Codice Civile). Rimane la possibilità di continuare a detrarre gli
interessi passivi del mutuo, rispettando le condizioni previste dalla nuova
normativa e quelle già previste in precedenza dal T.U.I.R.
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